Art. 31.
(Piano triennale nazionale
delle aree montane).

      1. Il CIPE, di intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.

 

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      2. Nel Piano di cui al comma 1 sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
      3. I contenuti del Piano di cui al comma 1 costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria.